A oggi in Italia è presente un numero considerevole di impianti di recupero di rifiuti da spazzamento stradale, la cui capacità autorizzativa varia da 10.000 t/anno a 70.000 t/anno. La maggior parte del materiale recuperato è costituito da inerti, la cui composizione dipende dalle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. Gli inerti recuperati vengono suddivisi in sabbia, ghiaino e ghiaietto (per granulometria). Poiché ad oggi in Italia una quota significativa dei rifiuti dello spazzamento stradale viene ancora conferita in discarica, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha predisposto, anche con il supporto di ISPRA e ISS, lo Schema di Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da spazzamento stradale.
Lo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero composto da 8 articoli e 3 allegati tecnici, stabilisce:
- il flusso di rifiuti interessato (20.03.03 residui della pulizia stradale; 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, limitatamente ai rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle caditoie stradali);
- i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- gli scopi specifici di utilizzabilità;
- gli obblighi documentali.
I criteri end of waste da rispettare sono quindi contenuti in allegato 1 al regolamento, mentre in allegato 2 sono indicati gli scopi specifici per i quali è utilizzato il materiale inerte recuperato.
In questo Schema di Regolamento è stato introdotto l’articolo 7 “monitoraggio”, che decorre dall’entrata in vigore del provvedimento, al fine di prevedere una verifica della operatività concreta dei criteri e dei parametri fissati per il recupero di questa tipologia di rifiuti.
L’adozione del decreto posto in consultazione pubblica consentirà di intercettare e gestire in maniera adeguata il flusso di rifiuti derivante dalla pulizia stradale e di massimizzare quindi il recupero di materiale inerte.